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Legge 27/12/2002 n. 2902. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, č utilizzato lo stanziamento dell'unitā previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unitā previsionale di base, nonchč le iscrizioni alle competenti unitā previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivitā sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unitā previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003. Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previ- 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchč di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003. 5. Il Ministero degli affari esteri č autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilitā esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro č acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed č contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unitā previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla Legge finanziaria. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unitā previsionali di base 15.1.1.0, 16.1.1.0, 17.1.1.0, 18.1.1.0 e 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un'apposita unitā previsionale di base con la finalitā di razionalizzare le spese per il funzionamento anche ai fini dell'adeguamento dei contributi per i Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Note all'art. 6: -La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, reca "Direttiva del Consiglio relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti" (Pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1977, n. L 199. Entrata in vigore il 2 agosto 1977). - Il testo dell'art. 5 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri), č il seguente: "Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con Decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonchč, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilitā. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale. La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilitā in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato". Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unitā previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativitā scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilitā "Servizio affari economico finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, č comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati giā approvati dal CIPE, nonchč della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivitā internazionale afferente all'area di Monterotondo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unitā previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilitā "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del Decreto-Legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivitā produttive. 5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonchč di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unitā previsionale di base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca. Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 9 del Decreto-Legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivitā produttive), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 421, č il seguente: "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). 1. 2. Allo scopo di integrare le finalitā e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerā provvedimenti idonei a realizzare una migliore e pių efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 233, č prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalitā di cui alla Legge 14 febbraio 1991, n. 46, č destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 16 maggio 1989, n. 184 ed č corrisposta con i criteri e le modalitā di cui alla Legge stessa. Il Ministro del tesoro č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivitā sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unitā previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilitā "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento". 4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchč l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
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